ECOBONUS 110%
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto un potenziamento delle detrazioni
ecobonus. L’aliquota è stata maggiorata al 110% solo per gli interventi che seguono:
A. opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio. La
detrazione è calcolata su un ammontare di spese non superiore a 60.000 Euro moltiplicato per
il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; [intervento di carattere condominiale]
B. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati (parti comuni
degli edifici) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La
detrazione spetta per un importo di spese non superiore ad 30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e comprende anche le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; [intervento di carattere condominiale]
C. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o
geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione sugli edifici unifamiliari. La detrazione
spetta su un importo di spese non superiore a 30.000 Euro e comprende le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. [Intervento su edifici unifamiliari, ad esempio una villetta]
L’accesso alla detrazione potenziata è ammesso solo se tali interventi garantiscono il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio o, comunque, il raggiungimento di quella più alta. Quanto
precede deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica A.P.E. rilasciato da un
professionista.
Tutti gli interventi comunque riferibili all’efficientamento energetico (c.d. Ecobonus) e/o ristrutturazione
(c.d. Bonus casa) mantengono la loro validità e potranno essere detratti al 110 % solo ed esclusivamente
se eseguiti nell’ambito degli interventi di cui ai punti da A) a C) che precedono. In caso contrario godranno delle aliquote standard (dal 50% al 65% a seconda dei casi).
Occorre sottolineare che la detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto agli interventi effettuati sugli
edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni. L’agevolazione al 110% quindi non si applica alle c.d. “seconde case”, agli
immobili di imprese e professionisti e in generale ai soggetti IRES.
L’incremento della detrazione spetta anche alle prestazioni di:
o installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica per una spesa
complessiva non superiore a 48.000 Euro nel limite di spesa di 2.400 Euro per ogni kW di potenza. In caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, il limite
di spesa è ridotto ad 1.600 Euro per ogni kW;
o installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei precedenti impianti
solari fotovoltaici per una spesa complessiva non superiore a 48.000 Euro nel limite di 1.000 Euro
per ogni kWh di capacità di accumulo.